Emersione dei rapporti di lavoro e rilascio di permessi di soggiorno temporaneo

Il Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in relazione alle misure in materia di politiche di lavoro e politiche sociali, all’art. 103 prevede la possibilità: per il datore di lavoro italiano o straniero di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020; per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.

Non è previsto un “click day”: le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.

 

Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.

 

I settori di attività

Le procedure possono essere presentate per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza; e per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

 

Le procedure

Presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito nelle prefetture, il datore di lavoro che intende sottoscrive un nuovo rapporto di lavoro o dichiarare di averne instaurato uno di tipo irregolare, può presentare istanza con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web. Inviata la domanda nell’area personale sul portale dedicato sarà generata la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore.
Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

Lo Sportello Unico per l’immigrazione, dopo aver verificato l’istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.

Le indicazioni operative sono fornite dalla Circolare del Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione del 30 maggio 2020.

I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.

I datori di lavoro devono possedere determinati requisiti:

  • essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
  • devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro e per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.

I cittadini stranieri devono essere stati presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati; non devono aver lasciato il territorio nazionale

 

Presso le Questure è possibile chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, della durata di sei mesi, valido solo nel territorio nazionale, per gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati.

Le indicazioni operative sono contenute nella circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020.

Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso gli uffici Postali dedicati (Sportello Amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è di €30. Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

È necessario per il richiedente:

  • essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente;
  • essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
  • comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.

 

Per avere una consulenza la Caritas Diocesana ha messo a disposizione uno sportello telefonico    attivo ogni lunedì dalle 11 alle 13 al numero 3245356165.